La necessità di garantire la responsabilità per le violazioni del diritto internazionale commesse durante i conflitti armati diventa sempre più urgente.
I conflitti attuali — in Ucraina, a Gaza o in Sudan — illustrano la portata del mancato rispetto del diritto internazionale umanitario, ma anche del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dell’ambiente, come ribadito nell’Elenco dei principi di Ginevra sulla protezione delle infrastrutture idriche. Gli attacchi deliberati contro i sistemi idrici, la privazione dell’accesso dei civili alle risorse idriche o i danni collaterali causati alle infrastrutture costituiscono tendenze particolarmente preoccupanti nei conflitti contemporanei.
I crimini legati all’acqua sono frequenti in tempo di guerra. Gli attacchi mirati agli impianti industriali comportano spesso l’inquinamento delle acque superficiali e delle falde acquifere. Sono comuni anche gli attacchi intenzionali contro gli impianti idrici: l’Iraq, ad esempio, ha subito sabotaggi sistematici da parte dello Stato Islamico, che ha preso il controllo di dighe strategiche per dominare le città e le zone rurali situate a valle, sia interrompendo l’erogazione dell’acqua, sia provocando inondazioni per allagare le aree controllate dal governo.
Il diritto internazionale umanitario vieta esplicitamente l’uso della fame come metodo di guerra, sia che si tratti di un conflitto internazionale che non internazionale. Tale divieto comprende gli attacchi, la distruzione o la messa fuori uso di beni indispensabili alla sopravvivenza dei civili, in particolare gli impianti di acqua potabile e i sistemi di irrigazione. Qualora la popolazione civile sia priva di beni essenziali, devono essere autorizzati aiuti umanitari imparziali. Le norme sulla conduzione delle ostilità vietano inoltre attacchi deliberati, indiscriminati o sproporzionati contro beni civili.
Lo Statuto della Corte penale internazionale qualifica come crimine di guerra l’uso intenzionale della fame contro i civili, in particolare privandoli di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o ostacolando volontariamente gli aiuti umanitari. Lo Statuto criminalizza inoltre gli attacchi intenzionali contro beni civili e gli attacchi sproporzionati suscettibili di causare danni estesi, duraturi e gravi all’ambiente naturale.
La privazione intenzionale di acqua potabile può anche costituire un crimine contro l’umanità, poiché comporta atti disumani che causano grandi sofferenze fisiche o psicologiche. Questi crimini possono essere commessi sia in tempo di guerra che in tempo di pace. Un rapporto del Geneva Water Hub sottolinea le gravi conseguenze sanitarie della privazione di acqua potabile: diffusione di malattie trasmesse dall’acqua, in particolare il colera, e condizioni igieniche catastrofiche nei rifugi sovraffollati di Gaza. Esperti delle Nazioni Unite hanno denunciato l’uso della «sete come arma» e i ripetuti attacchi mirati a pozzi, condutture, impianti di desalinizzazione e sistemi fognari. Questi atti possono costituire prove di crimini di guerra, crimini contro l’umanità o addirittura di genocidio.
L’uso dell’acqua come arma di guerra rimane ampiamente trascurato nella giurisprudenza internazionale.
Nel marzo 2024, la Corte internazionale di giustizia (CIJ) ha constatato che la popolazione di Gaza non era più solo esposta al rischio di carestia, ma che la carestia si stava già instaurando. Ha inoltre esaminato congiuntamente la carestia e la disidratazione come possibili motivi di violazione della Convenzione sul genocidio. Parallelamente, la Camera preliminare della Corte penale internazionale (CPI) ha ritenuto che sussistessero motivi ragionevoli per ritenere che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant avessero intenzionalmente privato la popolazione civile di Gaza di beni indispensabili alla sua sopravvivenza, compresa l’acqua.
Sebbene il diritto internazionale umanitario e il diritto penale internazionale tutelino l’accesso all’acqua potabile e la privazione intenzionale dell’acqua possa costituire un crimine di guerra, un crimine contro l’umanità o un elemento del crimine di genocidio, l’uso dell’acqua come arma di guerra rimane ampiamente trascurato nella giurisprudenza internazionale. Esistono tuttavia delle eccezioni: nel caso del Darfur, l’Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale (CPI) riferiva nel 2008 che le milizie e le forze armate avevano distrutto, inquinato o avvelenato i pozzi per privare i civili dell’acqua. Nel 2010, la decisione relativa al mandato d’arresto nei confronti di Omar al-Bashir ha concluso che sussistevano gli elementi costitutivi del genocidio, in particolare a causa di atti di contaminazione dell’acqua volti a distruggere un gruppo etnico.
I crimini legati all’acqua sono strettamente connessi ai crimini ambientali. È in corso un dibattito sull’integrazione dell’ecocidio come nuovo crimine internazionale nello Statuto di Roma. Nel 2019, Vanuatu ne ha sostenuto la criminalizzazione. Le discussioni sui crimini legati all’acqua rimangono tuttavia rare. Il progetto di politica del Procuratore della Corte penale internazionale (CPI) sui crimini ambientali (2024) associa i gravi danni ai sistemi idrici ai crimini fondamentali della Corte, rafforzandone così il riconoscimento.
Sulla base di ricerche precedenti, è possibile individuare due grandi categorie di crimini legati all’acqua:
1. I crimini che incidono sulla quantità o sulla qualità delle risorse idriche dolci e degli ecosistemi associati;
2. I crimini che prendono di mira gli impianti, le opere e le infrastrutture idriche. Questi crimini possono verificarsi sia in tempo di guerra che in tempo di pace.
Per dare maggiore visibilità a questi reati, è possibile sviluppare un quadro analitico incentrato sul loro contenuto normativo, basato sulla criminologia verde. A partire dagli anni ’70, questa branca della criminologia studia i legami tra i danni ambientali e il diritto penale e può fornire una solida base teorica per analizzare i reati legati all’acqua. Tale quadro può inoltre avvalersi delle teorie della giustizia sociale ed ecologica per rafforzare la necessità di sviluppare metodologie per la raccolta delle prove. L’obiettivo è garantire la responsabilità degli autori e prevedere sanzioni adeguate.
L’analisi normativa dei reati legati all’acqua mira a rafforzare la responsabilità in caso di violazione del diritto internazionale. La definizione di tali reati contribuisce a proteggere i diritti umani fondamentali, come il diritto all’acqua potabile. Implica inoltre la creazione di un inventario che consenta di monitorare il modo in cui gli Stati rispondono a tali reati. Il monitoraggio e l’attribuzione delle responsabilità possono essere facilitati da accordi internazionali sulle risorse idriche transfrontaliere. Ad esempio, l’allegato sulla protezione dell’ambiente della Carta dell’acqua del bacino del Niger prevede sanzioni civili e penali per gli autori di incendi boschivi. La Convenzione del Consiglio d’Europa del 1998 sulla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale (aggiornata nel 2025) include reati specifici legati all’acqua e riflette le disposizioni della nuova direttiva europea sui reati ambientali (2024).
Il crescente utilizzo dell’acqua come metodo o mezzo di guerra — la sua «militarizzazione» — richiede approcci multidisciplinari per analizzare le violazioni delle risorse idriche e la privazione di un diritto umano fondamentale. In un’epoca in cui i fiumi acquisiscono personalità giuridica, l’analisi penale delle violazioni del diritto interno o internazionale può rafforzare la responsabilità degli autori. Ciò è tanto più importante in quanto l’acqua non è solo una risorsa vitale, ma un diritto umano fondamentale per gli individui e le comunità.
Questo testo è una traduzione dell’articolo introduttivo Water Crimes and International Law: The Need for Accountability, tratto dalla rivista online Global Challenges n. 18, maggio 2026, pubblicata dal Geneva Graduate Institute, e intitolata The End Of Development.
Autrice: Mara Tignino è docente e ricercatrice presso la Facoltà di Giurisprudenza e l’Istituto di Studi Globali dell’Università di Ginevra. È inoltre direttrice scientifica della Piattaforma per il diritto internazionale delle acque dolci presso il Geneva Water Hub.